1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, su richiesta dell'associazione medesima.
2. La Consulta nazionale di cui all'articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.
3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione deve:
a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
b) essere costituita da strumentisti a fiato e a percussioni;
c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.
4. La qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.