Art. 2.
(Associazione banda musicale).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, su richiesta dell'associazione medesima.
      2. La Consulta nazionale di cui all'articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione deve:

 

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          a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;

          b) essere costituita da strumentisti a fiato e a percussioni;

          c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

      4. La qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.